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| ALLE AMMINISTRAZIONI
ED AGLI ENTI ISCRITTI ALL'INPDAP
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OGGETTO: Criteri e modalità per la concessione dei prestiti pluriennali e delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione a favore degli iscritti alla Gestione Unitaria del credito e delle attività sociali.
Preso atto dell'incremento della base contributiva, corrispondente a quella pensionabile, accompagnato dalla riduzione della misura del contributo obbligatorio per il credito (art. 1 comma 242 della citata legge 662\96), sono stati apportati i seguenti correttivi ai criteri di erogazione:
a) riduzione generalizzata al 30% della quota cedibile (comprendente tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione);
b) introduzione di una somma massima erogabile corrispondente ad una quota cedibile di £.1.300.000;
c) introduzione di un tetto massimo erogabile per talune situazioni di bisogno non assistite da documentazione di spesa.
Al fine di evitare infondate aspettative negli interessati e consentire una sollecita evasione delle richieste, è necessario che codeste Amministrazioni verifichino il possesso dei requisiti previsti per i dipendenti dello Stato dagli artt.6 e 7 del DPR 180\50 e per gli iscritti alle Casse pensioni dall'art.3 della legge i 1124\56, nonché la rispondenza delle motivazioni addotte con i criteri erogativi e la regolarità e la completezza della documentazione richiesta per ogni singolo evento.
Le medesime Amministrazioni saranno edotte dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della parte II delle domande di prestito, dal cui rispetto discendono il puntuale intervento sociale ed il recupero delle somme erogate.
CRITERI PER LA EROGAZIONE DEI PRESTITI PLURIENNALI DIRETTI E DELLE SOVVENZIONI AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI.
-PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
b) per le motivazioni per le quali è prevista la concessione di un mutuo decennale, l'interessato, qualora abbia già usufruito per la stessa motivazione di un mutuo quinquennale, potrà chiedere, in presenza di altro evento, un ulteriore mutuo quinquennale;
c) intervento erogativo effettuabile solo ad evento già verificato;
d) durata massima di "un anno" quale termine unico per riferire i diversi eventi e la relativa documentazione alle richieste dei prestiti;
e) facoltà per i coniugi, entrambi iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di avanzare distinte domande di prestito per lo stesso evento nell'anno di validità stabilito; in presenza di domande presentate da entrambi i coniugi, le concessioni non potranno eccedere la spesa sostenuta o preventivata a seconda dei casi;
f) le spese dovranno essere sostenute dal richiedente il prestito o dal coniuge;
g) il prestito viene concesso nei limiti del 70% della quota cedibile la quale non può, comunque, superare l'importo di £. 1.300.000.
Le domande di prestiti pluriennali diretti (quinquennali o decennali) e delle sovvenzioni (che di seguito, per comodità, saranno inglobate nella locuzione "prestiti pluriennali") sono presentate per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza. Esse, sempreché il richiedente non abbia in corso di definizione altra istanza di prestito, verranno prese in esame ed istruite per la conseguente erogazione ove risulteranno conformi ai criteri sottoelencati ed alla documentazione relativa, fermo restando il contenimento delle domande medesime entro le disponibilità finanziarie fissate annualmente in bilancio per l'attività creditizia.
LE MOTIVAZIONI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SONO:
1) CALAMITA' NATURALI (terremoti,alluvioni) (decennale) ED EVENTI SIMILARI (rapina, furto, incendio) (quinquennale) - (vedasi nota n. 1).
Documentazione da allegare alla domanda:
b) dichiarazione del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche con l'indicazione dei soggetti e dei beni danneggiati dalle calamità o estorti, nonché con l'indicazione dell'entità dei danni.
2) MAL4TTIE GRAVI (vedasi nota n. 1).
Il prestito può essere richiesto dal dipendente per propria malattia o per malattia del coniuge, dei figli e dei genitori del dipendente o del coniuge; le spese dovranno essere sostenute dal dipendente o dal coniuge.
Le pratiche fornite di documentazione di spesa saranno definite dalla Sede provinciale. La documentazione di spesa condizionerà la durata del beneficio; ove questa risulterà insufficiente, il Dirigente valuterà l'importo da erogare, tenuto conto della gravità della malattia e della documentazione esibita, in relazione alle ulteriori cure e terapie da effettuare, nonché dell'incidenza delle spese sul bilancio familiare.
Per le malattie gravi e del tutto o quasi prive di documentazione di spesa, le domande dovranno essere inviate alla Direzione Generale per essere oggetto di istruttoria speciale.
Le pratiche riferite alla malattia del dipendente richiedente il mutuo potranno essere definite con l'erogazione di prestito quinquennale sempreché esista parere sanitario favorevole alla concessione.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) per i figli e genitori non conviventi, documenti attestanti il rapporto di parentela;
c) certificati, referti, cartelle cliniche, ecc. dai quali si possano rilevare la diagnosi e la gravità della malattia che ha già comportato (allegare le ricevute) o, si presume, comporterà notevoli impegni economici per lunghe cure o interventi da effettuare in Italia o all'estero.
3) CASI ECCEZIONALI NON CATALOGABILI E NON RIENTRANTI NEI CRITERI ELENCATI MA SOCIALMENTE RILEVANTI E CHE PER LA LORO GRAVITA' RICHIEDONO UN NOTEVOLE IMPEGNO ECONOMICO (vedasi nota n. 1).
Le pratiche dovranno essere inviate alla Direzione Generale con dettagliata relazione illustrativa dell'Ufficio proponente e saranno oggetto di istruttoria speciale.
Gli eventi devono essere riferiti al dipendente al coniuge, ai figli, ai genitori del dipendente o del coniuge.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) adeguata certificazione pubblica e dichiarazioni o ricevute attestanti un notevole impegno di spesa sostenuta o da sostenere;
c) documento pubblico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti una particolare situazione familiare o giustificativa della motivazione addotta.
4) ACQUISTO MACCHINA MODIFICATA O CARROZZELL4 ORTOPEDICA PER PORTATORI DI HANDICAP E PROTESI DI ELEVATO COSTO (quinquennale) fino alla concorrenza delle spese documentate (vedasi nota 1).
Il prestito può essere richiesto dal dipendente per necessità proprie o del coniuge, dei figli, dei genitori del dipendente o del coniuge; le spese dovranno essere sostenute dal dipendente o dal coniuge.
Alla domanda vanno allegati:
b) per i figli e i genitori non conviventi, documentazione attestante il rapporto di parentela;
c) copie conformi all'originale di fatture o ricevute fiscali, firmate per quietanza rilasciate da non oltre un anno comprovanti la spesa sostenuta. Le modifiche all'auto per portatore di handicap devono risultare dalla documentazione di spesa.
5) INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, PIGNORAMENTI ORDINANZE ESECUTIVE, SENTENZE DI CONDANNA, DECRETI INGIUNTIVI, VERTENZE LEGALI (compresi casi di divorzio e separazione), DIFFIDE DI PAGAMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI,PAGAMENTO DI TASSA DI SUCCESSIONE DIRETTA A SEGUITO DI DECESSO DEL CONIUGE E DEL GENITORE (quinquennale) (vedasi nota 1).
L'entità della concessione sarà determinata in relazione e nei limiti degli oneri sostenuti da non oltre un anno o da sostenere da parte del dipendente o del coniuge.
Alla domanda vanno allegati:
b) fatture o ricevute fiscali di pagamento regolarmente quietanzate;
e) documenti che dimostrino inequivocabilmente l'obbligo di pagare e il relativo importo posto a carico dell'interessato (decreti ingiuntivi, sentenze di condanna, lettere di diffida o messa in mora da parte di Enti pubblici e Istituti di Credito).
6) SFRATTO ESECUTIVO CON RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA (decennale) - Importo lordo massimo erogabile £. 18 milioni.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) copia autenticata di sentenza di sfratto.
7) RISCATTO DI ALLOGGI POPOLARI (decennale) - (si vedano note nn. 1, 2).
L'entità della concessione, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo del riscatto, compreso l'importo di eventuale mutuo.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) contratto preliminare di riscatto con la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'anticipo dovuto o copia conforme all'originale dell'atto pubblico del riscatto registrato, o in corso di registrazione, se stipulato da non oltre un anno (titolari del riscatto possono essere il dipendente ed il coniuge);
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 2.
L'importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo complessivo preventivato, compreso l'importo di eventuale mutuo.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) copia conforme dell'atto costitutivo o dello statuto della cooperativa;
c) copia conforme dell'atto notarile registrato o in corso di registrazione ove l'assegnazione definitiva sia già intervenuta da non oltre un anno.
2) dichiarazione della cooperativa contenente il costo totale della costruzione ed il riparto della spesa tra i soci;
3) copia autenticata delle ricevute dei pagamenti effettuati dal socio alla cooperativa di importo non inferiore al 20 per cento del costo totale dell'appartamento assegnato o prenotato, escluso l'eventuale quota parte del mutuo bancario;
4) copia autenticata delle fatture di spesa sostenute dalla cooperativa di importo non inferiore al
20 per cento del costo totale della costruzione;
5) dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;
9) ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE, DELLA NUDA PROPRIETÀ O DELL'USUFRUTTO - (si vedano note nn. 1, 2) - (decennale).
L'importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo complessivo della casa, compreso l'importo di eventuale mutuo.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) copia conforme autenticata dell'atto di compravendita, di acquisto nuda proprietà o usufrutto già registrato o in corso di registrazione e stipulato da non oltre un anno (titolari dell'acquisto possono essere il dipendente e il coniuge) o dell'atto di aggiudicazione nel caso di assegnazione d'asta.
Qualora non sia ancora intervenuta la stipula del rogito notarile, il richiedente dovrà produrre il preliminare di compravendita da cui risulti l'immobile da acquistare ed il prezzo pattuito. All'interessato, istruita la domanda favorevolmente, verrà data comunicazione dell'importo da erogare che, comunque, non potrà essere superiore al prezzo pattuito per la vendita e che verrà liquidato subito dopo la presentazione dell'atto notarile registrato o in corso di registrazione.
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà cosi come riportata nella nota n. 2.
10)COSTRUZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE (decennale) - (si vedano note nn. 1, 2).
L'importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo complessivo preventivato della casa compreso l'importo di eventuale mutuo bancario.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) copia autenticata della concessione edilizia nei termini di validità, intestata al richiedente o al coniuge (la concessione edilizia scaduta preclude la concessione del prestito);
c) computo metrico estimativo relativo all'intera costruzione redatto da professionisti iscritti agli albi professionali;
d) dichiarazione del direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;
e) copie conformi delle fatture quietanzate comprovanti le spese effettuate per la costruzione pari almeno al 20 per cento del costo totale, escluso l'eventuale mutuo;
f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cosi come riportata nella nota n. 2.
Il prestito è concesso se non è stato già erogato dall'Istituto prestito decennale per l'acquisto dell'immobile o il secondo prestito quinquennale sempre per acquisto casa.
Qualora il richiedente abbia già usufruito di un prestito decennale o del secondo prestito quinquennale per acquisto casa, il Dirigente, in considerazione dell'entità e della gravosità che il mutuo contratto rappresenta per l'interessato, nonché in considerazione della retribuzione dallo stesso percepita e della consistenza del nucleo familiare, può sottoporre la richiesta alla Direzione Generale per le definitive decisioni.
L'importo del prestito sarà determinato in relazione e fino all'importo complessivo della somma versata per l'anticipata estinzione o riduzione del mutuo, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'avvenuta anticipata estinzione o riduzione del mutuo ipotecario;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 2.
12) LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA ALLE ABITAZIONI DI PROPRIETA'
(ampliamenti e sopraelevazioni) - (decennale) - (vedasi nota n. 2).
il prestito può essere concesso qualora i lavori di ampliamento o sopraelevazione siano necessari per far fronte ad una insufficienza dell'abitazione rispetto alle esigenze del nucleo familiare da valutare nella misura di un vano per ogni componente il nucleo familiare escluso i servizi.
L'importo del prestito non potrà essere superiore alle spese sostenute da non oltre un anno. In caso di concorso di entrambi i coniugi, semprechè la documentazione di spesa sia costituita da fattura di importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
c) planimetria catastale e copia autenticata della concessione edilizia;
d) dichiarazione del direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;
e) computo metrico estimativo rilasciato da iscritti agli albi professionali o da imprese edili su carta intestata (anche con timbro lineare);
f) copie conformi all'originale di fatture regolarmente firmate per quietanza;
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 2.
13) LAVORI CONDOMINIALI (decennale) - (vedasi nota n. 2).
L'importo del prestito non potrà superare le spese sostenute da non oltre un anno, le quali devono essere adeguatamente documentate. In caso di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa sia costituita da fatture diverse o anche da fatture uguali purché di importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
c) dichiarazione dell'amministratore del condominio, attestante gli estremi della deliberazione condominiale con la quale è stata decisa l'effettuazione dei lavori;
d) copia del preventivo dei lavori con la ripartizione per millesimi della spesa a carico del dipendente;
c) copia autenticata della concessione, se richiesta;
f) copie autenticate di fatture regolarmente firmate per quietanza, cumulative e singole, pari alla spesa complessiva sostenuta dal dipendente e dal coniuge (la spesa a carico del richiedente può essere documentata anche con le copie delle ricevute condominiali autenticate dall'amministratore);
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cosi come riportata nella nota n. 2.
14) LAVORI DI RIPARAZIONI E RESTAURI ALLE ABITAZIONI IN PROPRIETA' INDISPENSABILI PER L'ABITABILITÀ DELL'IMMOBILE (decennale) -(vedasi nota n.2).
L'importo del prestito non potrà superare le spese sostenute da non oltre un anno, le quali devono essere adeguatamente documentate. In caso di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa sia costituita da fatture diverse o anche da fatture uguali, purché di importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
c) preventivo dei lavori e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti con l'indicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o imprese, su carta intestata (anche con timbro lineare); i lavori di tinteggiatura possono essere presi in considerazione nell'insieme degli altri lavori e non da soli;
d) copie conformi all'originale di tutte le fatture, regolarmente firmate per quietanza, comprovanti i pagamenti effettuati per i lavori e per il materiale;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come riportata nella nota n. 2.
15) LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURI DELLA CASA IN LOCAZIONE, USO, ECC INDISPENSABILI PER L' ABITABILITA' DELL' IMMOBILE (quinquennale) - (vedasi nota n. 2).
L'importo del prestito non potrà superare il totale delle spese sostenute da non oltre un anno, le quali devono essere adeguatamente documentate. In caso di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa sia costituita da fatture diverse o anche da fatture uguali, purché di importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) preventivo dei lavori, e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei costi, rilasciati da competenti professionisti o da imprese, su carta intestata, (anche con timbro lineare); i lavori di tinteggiatura possono essere presi in considerazione solo nell'insieme degli altri lavori, non da soli;
c) copie conformi all'originale di tutte le fatture, regolarmente firmate per quietanza, comprovanti i pagamenti effettuati per i lavori e per il materiale;
d) copia conforme all'originale del contratto di locazione, uso, ecc.;
e) autorizzazione ad effettuare i lavori a spese dell'inquilino, rilasciata dal proprietario dell'abitazione con firma autenticata (per gli Enti pubblici solo autorizzazione), a meno che detta autorizzazione non sia già stata concordata nel contratto suddetto;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cosi come riportata nella nota n. 2.
L'importo del prestito sarà determinato in relazione e fino al totale delle spese sostenute da non oltre un anno. In caso di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa sia costituita da fatture diverse o anche da fatture uguali purché di importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) documento dal quale risulti la proprietà della casa o copia conforme del contratto di locazione;
c) preventivo di spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o imprese su carta intestata (anche con timbro lineare);
d) le copie autenticate delle fatture firmate per quietanza comprovanti i pagamenti effettuati per i lavori e per il materiali;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cosi come riportata nella nota n. 2;
f) esplicita autorizzazione dell'Ente pubblico ad effettuare l'installazione dell'impianto a spese dell'inquilino (per le abitazioni concesse in locazione da Enti pubblici).
17) ACQUISTO O COSTRUZIONE DI GARAGE, DI BOX, DI CANTINA (come pertinenze dell'abitazione) (quinquennale).
L'importo del prestito non potrà superare complessivamente il costo della pertinenza (compreso l'eventuale mutuo) o l'entità delle spese sostenute e documentate di non oltre un anno, se trattasi di lavori di costruzione. In caso di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa sia costituita da fatture diverse o anche da fatture uguali purché di importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa documentata
Documentazione da allegare alla domanda:
b) copia conforme autenticata dell'atto di compravendita già registrato e stipulato da non oltre un anno o copia autenticata della licenza edilizia, ove richiesta;
c) copia dell'atto dal quale deriva la proprietà dell'abitazione di cui il garage, box e cantina rappresenta la pertinenza;
d) copie autenticate delle fatture firmate per quietanza comprovanti i pagamenti effettuati per i lavori e per i materiali (in caso di costruzione);
e) dichiarazione di atto di notorietà resa nella forma prevista dalla legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni nella quale si attesti che il garage o il box o la cantina acquistati o costruiti costituiscono rispettivamente la sola pertinenza di specie all'unica abitazione in proprietà nell'ambito del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) certificato di matrimonio avvenuto da non oltre un anno.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) certificato di matrimonio avvenuto da non oltre un anno;
c) documento pubblico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il rapporto di parentela degli sposi con il richiedente.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) qualora il familiare non risulti già incluso nel suddetto stato di famiglia, un certificato di nascita o, in caso di adozione o di affidamento preadottivo, documento pubblico comprovante l'adozione o l'affidamento preadottivo.
b) certificato di morte;
c) documento o una dichiarazione di atto di notorietà resa ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni che attesti il rapporto di parentela con il dipendente interessato se trattasi di decesso di figli non compresi nel suddetto stato di famiglia.
22) TRASFERIMENTO D'UFFICIO O A DOMANDA DELLA SEDE DI LAVORO IN ALTRA CITTA' (quinquennale).
Il prestito può essere richiesto dal dipendente interessato al trasferimento.
Il periodo massimo di I anno per presentare la domanda deve intendersi sia dalla data del provvedimento di trasferimento che dalla data del cambio di residenza.
Documentazione da allegare alla domanda:
b) dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza attestante l'avvenuto trasferimento.
c) certificato storico di residenza, con i relativi cambi di domicilio o una equipollente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) copie conformi all'originale di fatture firmate per quietanza, per spese relative al trasferimento, quali quelle sostenute per trasporto di suppellettili in genere, per l'eventuale contratto di locazione, per allacci della luce, del gas o per altre spese inerenti al trasferimento stesso.
23) TRASLOCO (quinquennale)
Documentazione da allegare alla domanda:
b) attestato dell'Amministrazione di appartenenza dell'avvenuto cambio in questione;
c) certificato storico di residenza, con i relativi cambi di domicilio o una equipollente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) copie conformi all'originale di fatture firmate per quietanza, per spese relative al trasloco, quali quelle sostenute per trasporto di suppellettili in genere, per l'eventuale contratto di locazione, per allacci della luce, del gas o per altre spese inerenti al trasloco stesso.
24) PROTESI DENTARIE E CURE ODONTOIATRICHE IN GENERE RIFERITE ALL'ISCRITTO, AL CONIUGE, AI FIGLI A CARICO (quinquennale).
Il prestito viene concesso nei limiti delle spese, da provare con fatture o ricevute fiscali. Documentazione da allegare alla domanda:
b) per i figli non compresi nel suddetto stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che attesti che il figlio è a carico e che non percepisce redditi propri;
c) copie conformi all'originale di fatture o ricevute fiscali, firmate per quietanza rilasciate da non oltre un anno e da non oltre due anni ove trattasi di spese relative a cure ortodontiche praticate in cicli di due anni.
b) attestato dell'Istituto universitario dal quale risulti la natura e la durata del corso, nonché l'iscrizione e la frequenza dell'interessato al corso stesso;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, resa dal dipendente statale, genitore dell'iscritto, dalla quale risultino tutti i componenti della famiglia, che il figlio è a suo carico e che quest'ultimo non percepisce redditi propri.
d) documentazione di spesa sostenuta e da sostenere.
26) VERTENZE FISCALI - ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI (quinquennale)
b) adeguata certificazione pubblica;
c) fatture o ricevute di spesa sostenute da non oltre un anno;
d) in caso di provvedimenti relativi all'abitazione ivi compreso il condono edilizio, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nella forma prevista dalla legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale si attesti che la casa oggetto del condono (precisare l'indirizzo) è l'unica di proprietà nell'ambito del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato e che la stessa costituisce (o costituirà) l'abituale domicilio per sé e per la propria famiglia.
NOTE:
Nota n. 1) In deroga al principio generale dell'unicità dell'intervento per ciascuna motivazione per le seguenti circostanze può essere richiesta la concessione dei prestiti al ripetersi degli eventi:
Nota n. 2) Per tutte le motivazioni riguardanti l'abitazione:
b) E' consentita, la concessione del prestito nelle ipotesi di riscatto, costruzione (anche con cooperativa) acquisto e riparazioni (anche con riferimento all'installazione dell'impianto di riscaldamento) della casa oggetto di abituale residenza per sé o per la propria famiglia, anche se il richiedente è già proprietario di altra casa, non disponibile o perché in comproprietà o perché gravata da diritti reali a favore di terzi (usufrutto, diritto di abitazione, uso) o perché dichiarata inagibile da parte dei competenti organi della P.A. Dette circostanze dovranno essere attestate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e devono essere documentate con copia conforme di atto pubblico.
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COOPERATIVA .................................................................................... (nome e timbro)
Il sottoscritto............................................... Presidente della Cooperativa Edilizia, costituita..................... e omologata dal Tribunale Civile di................................. al N.................... in data .........................
1) che il Sig......................................................., nato il...............................a................................................ residente in........................................Via ......................................................................é assegnatario dell'alloggio N.................... sito in.....................................................................,come da verbale N........del.......................che allega in copia conforme all'originale; 2) che il costo complessivo della costruzione è preventivato in £.....................e che lo stesso grava sull'appartamento assegnato per £.....................; 3) che alla cooperativa è stato concesso un mutuo di £.....................che graverà sull'appartamento assegnato per £.....................; 4) che il Sig.........................................................ha già versato la somma di £....................., come da ricevute che si allegano in fotocopia autenticata, pari/superiore al 20% del costo dell'appartamento assegnato escluso il mutuo; 5) che la cooperativa ha già sostenuto spese per la costruzione pari a £....................., come da fatture che si allegano in fotocopia autenticate, pari/superiore al 20% del costo totale della costruzione.
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NOTA ESPLICATIVA AI CRITERI EROGATIVI DEI PRESTITI PLURIENNALI E DELLE SOVVENZIONI AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 708 DEL 14/1/1998.
Qualora i criteri erogativi prevedano la presentazione di preventivi o documentazione di spese, la somma netta erogabile non può comunque superare l'importo documentato.
In caso di rinnovo il residuo debito netto del precedente prestito può essere aggiunto alla somma documentata o all'importo lordo massimo concedibile purché la rata di ammortamento mensile non superi la quota cedibile dello stipendio determinata come più avanti indicato.
Per le motivazioni sottoelencate e per le quali il prestito viene concesso con la sola documentazione dell'evento denunciato è stato previsto un importo lordo massimo erogabile. In ogni caso, per tutte le motivazioni rappresentate, il prestito viene concesso nei limiti del 70% della quota cedibile e non può, comunque, superare l'importo di £. 1.300.000. Detta quota cedibile va calcolata sull'intera retribuzione pensionabile e contributiva determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8/8/95, n. 335.
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| - sfratto esecutivo con intervento forza pubblica | £. 18 milioni + eventuale residuo debito per precedente cessione |
| - matrimonio del richiedente | £ 30 milioni + eventuale residuo debito per precedente cessione |
| - matrimonio dei figli degli iscritti al Fondo | £ 30 milioni + eventuale residuo debito per precedente cessione |
| - nascita o adozione figlio o affidamento preadottivo | £ 12 milioni + eventuale residuo debito per precedente cessione |
| - nascite o adozioni plurime - adozioni internazionali | £. 18 milioni + eventuale residuo debito per precedente cessione |
| - decesso familiari | £ 12 milioni + eventuale residuo debito per precedente cessione |
Il divieto di più interventi per la stessa motivazione sussiste solo quando questa sì ripete nello stesso soggetto.
Sono state previste, in considerazione della particolare rilevanza sociale che alcuni eventi presentano, eccezioni al principio della unicità della prestazione riportati nella nota 1.
Pertanto, al ripetersi di ogni situazione indicata nella predetta nota 1, potrà essere ripresentata domanda di prestito purché sussistano le condizioni previste ed indicate nella nota stessa nonché, in caso di prestito in corso di ammortamento, sia intercorso il periodo minimo previsto dalla precedente erogazione.
In particolare si evidenzia che:
1) Calamità Naturali (terremoti, alluvioni) ed eventi similari (rapina, furto ed incendio). Per rapina, furto ed incendio, se esiste polizza assicurativa, si potrà erogare il prestito solo per le spese non coperte da assicurazione. La circostanza dovrà essere documentata con specifica certificazione da parte del soggetto assicuratore attestante la somma rimborsata od offerta come risarcimento.
Per furto ed incendio deve intendersi solo l'evento che ha colpito l'abitazione luogo di residenza.
2) Malattie gravi.
Devono considerarsi comprese anche quelle relative ai figli, ai genitori, anche del coniuge, non conviventi.
Il rapporto di parentela potrà essere attestato anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 15/1 968 e successive modificazioni ed integrazioni.
3) Casi eccezionali non catalogabili e non rientranti nei criteri elencati ma socialmente rilevanti e che per la loro gravità richiedono un notevole impegno economico. Possono essere presi in considerazione situazioni di bisogno, adeguatamente documentate, non collegate ai criteri fissati dal Consiglio di amministrazione.
4) Acquisto macchina modificata o carrozzella ortopedica per portatori di handicap e protesi di elevato costo. Le spese da prendere in considerazione possono essere anche quelle relative alle sole modifiche apportate ad una autovettura già di proprietà; quelle di acquisto dell'autovettura, solo se unite alle necessarie modifiche a meno che l'autovettura nonpresenti già, in sede di costruzione, le caratteristiche atte alle necessità del portatore di handicap.
Dalle protesi di elevato costo vanno escluse quelle dentarie per le quali è previsto un apposito criterio erogativo. Dovrà, comunque, essere documentato lo stato di soggetto portatore di handicap.
5) Ingiunzioni di pagamento, pignoramenti, ordinanze esecutive, sentenze di condanna, decreti ingiuntivi, vertenze legali, compresi casi di divorzio e separazione, diffide di pagamenti da parte di Enti pubblici, pagamento di tassa di successione diretta a seguito di decesso del coniuge e dei genitore.
In tale casistica è da comprendere anche lo sfratto di abitazione da documentare con copia della sentenza. Pertanto, nella fattispecie, va erogato il prestito nella forma quinquennale.
6) Sfratto esecutivo con richiesta di intervento della Forza Pubblica.
La richiesta di intervento della forza pubblica dovrà risultare dalla sentenza di sfratto o da atto equipollente.
7) Riscatto alloggi popolari.
E' compreso il riscatto di alloggio in locazione da parte di qualsiasi Istituto.
La domanda potrà essere utilmente presentata dalla data della stipula del contratto preliminare (o di atto equipollente) fino ad 1 anno dopo la stipula dell'atto notarile di riscatto.
La circostanza che l'atto pubblico di riscatto non sia ancora intervenuto, dovrà essere espressamente documentata con dichiarazione dell'Istituto alienante.
8) Acquisto casa in cooperativa.
In mancanza dell'atto notarile è valido anche il verbale della Cooperativa relativo all'immissione in possesso dell'alloggio con la consegna delle chiavi.
E' prevista l'erogazione del prestito anche in assenza della predetta documentazione purché il richiedente dimostri lo stato di avanzata costruzione dell'immobile con la documentazione indicata nei criteri. In tal caso è necessario che il presidente della Cooperativa rilasci una dichiarazione come da fac-simile (in allegato A).
La presentazione dell'atto costitutivo o dello statuto della cooperativa non è necessaria qualora venga presentato il rogito notarile.
9) Acquisto della prima casa di abitazione, della nuda proprietà o dell'usufrutto. Tra la documentazione è richiesta sempre la presentazione dell'atto notarile. Qualora l'atto notarile non sia ancora intervenuto, è previsto l'accoglimento della domanda anche con la sola presentazione dell'atto preliminare. All'interessato verrà data comunicazione della somma erogabile, che verrà liquidata solo a presentazione dell'atto notarile.
In caso di mancata presentazione dell'atto notarile entro gg. 30 dalla comunicazione dell'importo concesso, la domanda verrà archiviata.
10) Costruzione casa di abitazione
Per l'accertamento dello stato dei lavori e che gli stessi siano in corso è sufficiente la dichiarazione del direttore dei lavori.
Il computo metrico estimativo dell'intera costruzione potrà essere sostituito da un dettagliato preventivo o da contratto di appalto.
Il 20% delle spese da documentare è riferito al costo totale preventivato, escluso l'eventuale mutuo ed il costo del terreno.
L'ammontare del mutuo concesso dovrà essere documentato con dichiarazione dell'Istituto di credito.
In mancanza di mutuo o qualora questo non sia stato ancora concesso, il 20% delle spese da documentare è riferito all'intero costo di costruzione preventivato escluso il costo del terreno.
11) Anticipata estinzione o riduzione dei mutui ipotecari sull'unica casa di proprietà. Qualora il richiedente abbia già usufruito del prestito per l'acquisto della casa gravata da mutuo che si intende estinguere o ridurre, il Dirigente potrà concedere direttamente la prestazione qualora trattasi di mutuo stipulato in E.C.U. e tale mutuo risulti, al momento, particolarmente gravoso per l'interessato. Tutti gli altri casi, a giudizio del Dirigente, considerata la gravosità del mutuo in relazione alle precarie condizioni economiche del richiedente, potranno essere sottoposti alla valutazione della Direzione Generale. La dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'avvenuta anticipata estinzione o riduzione del mutuo dovrà indicare la somma versata a tale titolo.
12) Lavori di particolare rilevanza alle abitazioni di proprietà (ampliamenti e sopraelevazioni).
in tale fattispecie devono essere considerati i lavori che comportino aumento della cubatura dell'abitazione (ampliamento e sopraelevazione) sempreché gli stessi siano necessari per far fronte ad una insufficienza abitativa valutata nella misura di un vano per ogni componente il nucleo familiare esclusi i servizi.
Tutti gli altri casi di lavori all'abitazione vanno ricondotti al punto l4 dei criteri erogativi ed ai punto 13 della presente nota esplicativa.
13) Lavori di riparazione e restauri alle abitazioni in proprietà indispensabili per l'abitabilità dell'immobile.
Devono intendersi esclusi tutti quei lavori non necessari in quanto rivolti all'esclusivo abbellimento o miglior utilizzo dell'immobile, mentre vanno presi in considerazione tutti quei lavori rivolti ad eliminare inconvenienti conseguenti a danni o deficienze strutturali che rendono impossibile o difficoltoso l'utilizzo dell'abitazione.
Sono comunque esclusi, in tale motivazione, i lavori che comportino aumento di cubatura (ampliamenti e sopraelevazioni) in quanto oggetto di criterio erogativo a se stante, e quelli di tinteggiatura se non conseguenti ad altri Lavori per i quali viene concessa la sovvenzione.
14) Lavori di riparazione e restauri della casa in locazione, uso ecc. indispensabili per l'abitabilità dell'immobile.
Anche per tale evento valgono la considerazioni, in merito alle necessità dei lavori in relazione alla abitabilità dell'immobile, effettuate per il punto 13 della presente nota esplicativa.
15) Installazione di impianto di riscaldamento nelle abitazioni di proprietà o concesse in locazione da Enti pubblici.
Sono esclusi i lavori effettuati in abitazione in locazione da privati.
16) Trasferimento d'ufficio a domanda dalla Sede di lavoro in altra città.
Dovranno essere documentate le spese sostenute conseguenti al trasferimento; l'erogazione sarà limitata all'importo documentato con fatture o ricevute quietanzate.
17) Iscrizione e frequenza a corsi post-universitari di specializzazione dei figli a carico.
La documentazione di spesa, sostenuta o da sostenere, può riferirsi sia alle tasse di iscrizione ed all'acquisto di materiale didattico che a spese di vitto ed alloggio qualora il corso si tenga fuori del luogo di residenza.
Dalla spesa va detratto l'importo delle borse di studio eventualmente percepite dallo studente.
Tale circostanza dovrà essere accertata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente il mutuo ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per le motivazioni riguardanti le abitazioni viene preso come riferimento il luogo di residenza del richiedente o della famiglia e non il domicilio o la sede di lavoro.